Nota a sentenza: Medico assolto dal reato di omicidio colposo ma condannato al risarcimento del danno in sede civile

Pubblichiamo il commento dell’Avv. Teresa Varvarà alla sentenza n. 22520 del 2019 in tema di Condanna al risarcimento del danno, in sede civile, di un medico assolto dal reato di omicidio colposo in sede penale. Indipendenza del giudizio penale da quello civile.

Cassazione civile sentenza n. 22520/2019

In ambito di responsabilità medica il processo civile rimane sostanzialmente  indipendente ed  autonomo da quello penale e, pertanto, la Suprema Corte, con sentenza n.22520/2019,  ha confermato la condanna di un medico al risarcimento nei confronti della famiglia di un paziente deceduto, nonostante, in sede penale, fosse stato prosciolto dall’accusa di omicidio colposo per assenza di prove sul nesso causale tra la morte del paziente giunto al pronto soccorso per problemi respiratori, ma dimesso con una diagnosi errata e senza svolgere ulteriori accertamenti di natura cardiologica.

Invero, i due procedimenti (penale e civile) seguono binari separati e gli esiti di un giudizio penale non possono vincolare il giudice del processo civile che è tenuto ad esprimersi in merito agli eventuali danni derivati al paziente dalla condotta del medico.

Il fatto

Il Tribunale condannava per omicidio colposo alla pena sospesa di sei mesi di reclusione, al risarcimento del danno a favore della parte civile e al pagamento delle spese processuali, il medico che si era limitato a eseguire su un paziente giunto al pronto soccorso dell’ospedale dove prestava servizio accusando disturbi respiratori, dolori allo stomaco, al petto e al braccio e alla parte laterale destra, una puntura intercostale e un elettrocardiogamma e a dimetterlo con diagnosi di torocoalgia conseguente ad esofagite da reflusso, senza effettuare ulteriori esami (prelievo ematico, ECG o prelievo di sangue per controllare il dosaggio della troponina) che gli avrebbero consentito di accertare e diagnosticare la malattia cardiaca e avviare il protocollo terapeutico.

Tornato nuovamente al P.S. il paziente, sebbene sottoposto ad un nuovo elettrocardiogramma che non evidenziava alterazioni ischemiche e trattato per via infusionale con un farmaco gastroprotettore, continuava ad accusare dolori al torace e senso di soffocamento fino a decedere per insufficienza cardiorespiratoria acuta e dissociazione elettromeccanica con arresto cardiaco irreversibile. La corte d’appello, in secondo grado, assolveva l’imputato per assenza di prova del nesso causale tra la condotta omissiva e l’evento morte.

La Corte di Cassazione penale annullava la sentenza ai soli fini della responsabilità civile rinviando al giudice civile competente affinché, con giudizio controfattuale determinasse se, in presenza della patologia cardiaca da cui era affetto il paziente, il rispetto delle linee guida da parte del sanitario gli avrebbero permesso intervenire in maniera risolutiva.

La Corte d’Appello, in sede di rinvio, ex art. 622 c.p.p., dichiarava la responsabilità professionale del medico, ne rigettava l’appello interposto agli effetti civili contro la sentenza del Tribunale, confermava la condanna al risarcimento dei danni da liquidarsi in separato giudizio e lo condannava al pagamento di una provvisionale di euro 150.000,00.

Quindi, mentre la Corte d’Appello confermava la responsabilità professionale del medico e la condanna al risarcimento dei danni, la Cassazione lo assolveva per assenza di prova non raggiunta “oltre ogni ragionevole dubbio” sul nesso causale tra la sua condotta omissiva e l’evento morte.

La decisione della Corte di cassazione

Secondo la S.C. un procedimento di rinvio che si svolge dinanzi al giudice civile che consegue la revoca di una pronuncia penale è sostanzialmente e strutturalmente autonomo da quello penale da cui proviene. In realtà, i fatti che costituiscono la domanda di risarcimento civile, non essendo per forza gli stessi del fatto reato, possono essere oggetto di una diversa attenzione. Pertanto, non essendo in discussione elementi quali la sussistenza e la liceità del fatto e l’attribuibilità all’imputato, lo svolgimento del giudizio di rinvio, ex art. 622 c.p.p davanti al giudice civile altro non è che la prosecuzione solo formale del processo penale, nient’altro che una strada per passare dal procedimento penale a quello civile.

Invero, ai sensi dell’art. 43 c.p., la colpa penale e quella civile non coincidono, ma differiscono funzionalmente e il giudice, in sede civile, nel ricostruire un fatto, non è obbligato a tenere conto di quanto accertato già dal giudice. Tale autonomia, d’altronde, si riflette anche in altri elementi del processo quali i “fatti costitutivi” che possono essere diversi nei due procedimenti o “i canoni probatori” del rito civile, dove il medico è tenuto a un onere della prova più pregnante e dall’effetto determinante piuttosto che nel rito penale. Pertanto, può non di rado accadere che il medico assolto in sede penale per insufficienza di prove “oltre il ragionevole dubbio” di una relazione tra comportamento omissivo e danno, subisca una condanna al risarcimento del danno in sede civile se si prova la circostanza concreta “più probabile che non” che il fatto si sarebbe potuto evitare.

Per questo motivo la Corte di Cassazione con la sentenza 22520/2019 ha confermato la condanna di un medico al risarcimento dei danni alla famiglia di un paziente deceduto, anche se, in sede penale, era stato prosciolto dall’accusa di omicidio colposo per assenza di prove sul nesso causale tra morte e condotta omissiva.

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