Il commento dell’Avv. Teresa Varvarà all’ordinanza della Cassazione civile n. 29827 del 2019, in tema di validità del consenso informato in ambito di chirurgia estetica.
In ipotesi di intervento medico a scopo esclusivamente estetico, il consenso informato non dovrà essere acquisito solo in ordine all’accettazione da parte del paziente dei rischi e delle tecniche scelte per l’intervento, ma anche in merito al risultato estetico che ne deriverà.
La Corte di Cassazione, III sez. civ., con ordinanza n. 29827/2019, ha confermato la condanna di un medico al risarcimento del danno a due pazienti per avere loro aumentato, in occasione di un intervento di mastoplastica, il volume del seno di due taglie, senza il preventivo consenso espresso e, nel contempo, per avere anche sbagliato l’intervento ad una di esse.
Invero, in presenza di un intervento medico a fini esclusivamente estetici, il paziente deve essere informato non solo in merito alle tecniche prescelte, ma anche in relazione ai risultati che ne deriveranno in quanto, trattandosi di una scelta privata, è esclusiva prerogativa del paziente valutare l’opzione esteticamente preferibile, non potendo essere lasciata tale preferenza alla libera discrezionalità del sanitario.
Il fatto
La Corte di Cassazione confermava la decisione della Corte di Appello di Palermo che condannava un medico estetico al pagamento di 90 mila e 111 mila euro in favore di due donne, madre e figlia, a titolo di risarcimento danni conseguenti la mancanza di un valido e preventivo consenso informato all’esecuzione di mastoplastica additiva con inserimento di protesi, di cui uno – tra l’altro – non correttamente eseguito. Il medico a cui si erano rivolte le due donne, in assenza di consenso, aveva inserito le protesi senza avvisare che tale tipo di intervento avrebbe comportato un aumento del seno di due taglie, non necessario ed evitabile con diversa tecnica chirurgica migliorativa dell’aspetto estetico.
La decisione
Con l’ordinanza in esame la Suprema Corte ha sottolineato che il medico, non ritenendo suo dovere comunicare alle pazienti quale sarebbe stato l’esito dell’operazione, con il suo comportamento ha leso il diritto delle stesse di esprimere, prima dell’intervento, un consapevole consenso informato considerato, soprattutto, che in ambito di chirurgia estetica il consenso deve formarsi non solo in ordine ai rischi dell’intervento e alle tecniche prescelte “ma anche in ordine al risultato estetico che da esso scaturirà, non potendo essere in ogni caso lasciata al sanitario la scelta sulla opzione esteticamente preferibile, che è scelta estremamente privata e riservata al paziente”. La Cassazione, inoltre, ha sottolineato come una delle pazienti, il cui intervento era anche mal riuscito, sottoposta ad un inutile rischio chirurgico e costretta, successivamente, a rioperarsi per eliminare l’effetto indesiderato dell’aumento del volume del seno e ottenere quello voluto di revisione della mastopessi, avesse riportato anche una lesione dell’integrità psicofisica.
In conclusione
La Corte ha osservato che l’esecuzione da parte di un sanitario di un intervento non espressamente consentito dal paziente o diverso da quello prospettato, indipendentemente dalla tecnica utilizzata, comporta sia un inadempimento contrattuale del medico, che una lesione della integrità psicofisica della paziente che, sottoposta ad un inutile rischio chirurgico, è stata costretta a sottoporsi a nuovo intervento al fine di rimuovere l’effetto estetico non scelto né.
In definitiva
Quando un paziente si sottopone ad un intervento, non necessario, ma puramente estetico lo fa (è evidente) per migliorare il proprio aspetto e non per la guarigione di una malattia. Per questo motivo acquista fondamentale importanza un’informazione precisa e dettagliata da parte del sanitario che ha il dovere di informare non solo in merito alle tecniche utilizzate, ma anche agli effetti migliorativi che deriveranno dal trattamento praticato, agli ipotetici rischi di eventuali peggioramenti dell’aspetto estetico, all’esistenza di possibili scelte alternative, perché soltanto in questo modo, il paziente sarà essere messo in grado di valutare l’opportunità o meno di sottoporsi all’intervento, al di là di quelle che sono le scelte ritenute preferibili dal medico.
L’obbligo di informazione rimane essenziale ai fini di un corretto svolgimento del rapporto professionista/paziente/cliente che, affidandosi al sanitario, ha il diritto di essere informato correttamente sui possibili esiti dell’intervento, ma anche sugli eventuali rischi che potrebbero derivare dal trattamento di chirurgia estetica o comprometterne il buon esito.
Qualora il medico non presti queste informazioni, e scaturissero effetti lesivi, potrà essere condannato a risarcire un eventuale danno subito dal paziente per danno da chirurgia estetica e non corretta comunicazione sul consenso informato anche in presenza di un intervento correttamente eseguito.
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