Corresponsabilità dell’équipe medica: l’orientamento della Cassazione

L’Avv. Teresa Varvarà commenta per noi la sentenza della Cassazione civile n. 26307/2019 in tema di corresponsabilità dell’equipe medica.

 

La III sez. Civile della Suprema Corte, con sentenza n. 26307/2019, si è espressa affermando che sul medico che lavora in équipe grava l’obbligo di diligenza che non si limita alle proprie mansioni specialistiche, ma comprende anche il controllo di eventuali errori evidenti e non settoriali commessi dai colleghi. A tal fine rientra tra gli obblighi dei  singoli medici costituenti una équipe prendere visione, prima degli interventi, della cartella clinica in cui sono riportato tutti i dati anamnestici del paziente, sia per verificare la necessità di adottare particolari precauzioni connesse alle condizioni di salute del paziente che per segnalare eventuali errori diagnostici commessi da altri specialisti, ma, in caso di diverse specialità, laddove il caso non è di normale entità e si richieda uno specialista con comprovata esperienza in un determinato settore, il discorso non è più valido considerato che “non è affatto atteso che uno specialista di una disciplina possa o debba contrastare o smentire con la propria valutazione quella dello specialista della specifica disciplina oggetto dell’iniziale valutazione”.

I fatti

I familiari di una donna affetta da neoplasia mammaria chiedevano il risarcimento del danno per avere la donna iniziato il trattamento terapeutico con un anno di ritardo a causa di un errore diagnostico da parte dei radiologi che avevano erroneamente interpretato i radiogrammi mammari. In primo grado radiologi e chirurghi che avevano svolto la propria attività in equipe venivano dichiarati tutti responsabili e condannati al risarcimento del danno, ma la Corte d’appello decideva per il disconoscimento di responsabilità dei chirurghi in quanto la loro condotta era stata giudicata conforme alla buona pratica clinica, non essendo “affatto atteso che uno specialista di una disciplina possa o debba contrastare o smentire con la propria valutazione quella dello specialista della specifica disciplina oggetto dell’iniziale valutazione. In effetti i chirurghi, avendo adottato tutti i provvedimenti terapeutici necessari e in linea alle risultanze cliniche e strumentali effettuate dallo specialista radiologo, di fronte ad una neoplasia definita a rischio medio-elevato, avevano ritenuto superfluo sottoporre la donna a nuovo esame mammografico prima dell’intervento atteso il breve intervallo intercorso fra l’esecuzione della precedente mammografia e l’intervento chirurgico. Inoltre, nonostante successivi e ripetuti radiogrammi eseguiti dopo l’intervento chirurgico, interpretati da due specialisti in radiologia, si era dovuto attendere quasi un anno prima che gli stessi radiologi optassero per un ulteriore prelievo per scopi diagnostici, considerata la difficoltà di diagnosticare alcune lesioni da cui era affetta la donna, che certamente non avrebbero potuto che essere riconosciute che da uno specialista in radiologia con prolungata esperienza in ambito senologico.

La sentenza

I parenti della donna hanno fatto ricorso per Cassazione per ricomprendere anche la colpa dei chirurghi, ma la Corte, richiamando anche la giurisprudenza penale, ha preliminarmente sottolineato come in ipotesi di intervento chirurgico di équipe e di cooperazione multidisciplinare nell’attività medico-chirurgica, anche se non contestuale, ogni medico, oltre che al rispetto dei canoni di diligenza e prudenza legati alle sue funzioni specifiche e specialistiche, al fine di tutelare il paziente, deve osservare che l’operato dei suoi colleghi sia diligente rilevando eventuali errori di altri sanitari.
Nel caso di specie, però, la Suprema Corte ritenendo esatto quanto dichiarato dalla Corte d’appello, ossia che il grado di difficoltà diagnostica delle lesioni fosse diagnosticabile solo da uno specialista in radiologia con prolungata esperienza in ambito senologico, ha negato la responsabilità dei chirurghi in quanto, la riconoscibilità dell’errore in cui era incorso, implicava cognizioni specialistiche eccedenti le comuni conoscenze scientifiche del professionista medio.

Conclusioni

I medici componenti dell’equipe sono tenuti a un obbligo di diligenza relativo non solo alle proprie specifiche mansioni, ma anche ad un controllo sull’operato e sugli errori altrui, se rilevabili con l’ausilio delle comuni conoscenze del professionista medio. Da ciascun componente di una equipe si pretende, quindi, una partecipazione informata, affinché possa dare il suo contributo professionale e, a prescindere dalla sua posizione, in ipotesi di dissenso rispetto alle scelte chirurgiche effettuate o, addirittura, alla opportunità di sottoporre ad intervento il paziente, se non vuole essere coinvolto in una corresponsabilità da non corretto adempimento della prestazione sanitaria, deve rendere nota, motivandola, la sua posizione.

Qualora il lavoro di equipe non sia svolto contestualmente, ogni sanitario, oltre che al rispetto dei canoni di diligenza e prudenza connessi alle propria attività specialistica, è tenuto ad osservare gli obblighi cui sono tenuti i colleghi in quanto tutte le attività svolte dall’équipe tendono verso un fine comune; ne consegue che, ogni medico, deve conoscere e valutare l’attività precedente o contestuale, svolta da altro collega, anche se  specialista in altra branca e controllarne la correttezza indipendentemente dalla posizione sovra o sotto ordinata in cui si trova,  ponendo rimedio qualora fosse necessario o, comunque, facendo sì che si rimedi ad errori altrui che siano evidenti e non settoriali e, come tali, rilevabili ed emandabili, con l’ausilio delle comuni conoscenze scientifiche del professionista medio.

Qualora gli errori altrui non fossero evidenti, non si può pretendere che lo specialista in una determinata disciplina medica possa o debba contrastare o smentire la valutazione del collega specialista in altra branca, essendo indispensabile a fare ciò uno specialista della medesima branca con prolungata esperienza nell’ambito specifico essendo necessarie cognizioni settoriali eccedenti le comuni conoscenze scientifiche del professionista medio.

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