L’Avv. Teresa Varvarà commenta per noi la sentenza della Cassazione civile n. 32124/2019 in tema di Consenso informato e validità delle aggiunte manoscritte al modello prestampato.
Il consenso informato deve essere adeguatamente acquisito, anche oralmente (in questo caso occorrerà provare di avere sufficientemente informato il paziente) e quindi, un modello prestampato, sottoscritto in occasione dell’intervento, non è causa di responsabilità per i medici curanti, laddove sia l’epilogo di una serie di visite ed incontri in cui si è avuto modo di illustrare e chiarire sufficientemente tutto quanto previsto dal consenso stesso lasciando la libertà al paziente di scegliere le diverse alternative di un trattamento terapeutico e/o il rifiuto della terapia. Eventuali aggiunte eseguite di pugno dal medico e riferite alla situazione del paziente rendono inutile qualsiasi rilievo di inadeguatezza sul contenuto del modulo.
Il fine del consenso informato è quello di consentire al paziente di scegliere se sottoporsi o meno ad una terapia medica. Sull’argomento è tornata la Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 32124 del 2019 ha evidenziato che “le aggiunte manoscritte puntualmente riferite alla situazione della paziente rendono irrilevanti ai fini del giudizio di adeguatezza del consenso gli ulteriori rilievi sul contenuto del modulo”, e ha continuato affermando che, anche se un consenso presunto, tacito o per facta concludentia è inammissibile, è ben possibile una prova, mediante indizi, del consenso prestato quando realmente in un certo momento temporalmente definito c’è stata effettiva richiesta ed effettiva percezione del consenso.
Il fatto
I familiari di una paziente deceduta all’esito di un intervento di rimozione di “una voluminosa ernia discale calcificata dorsale” ricorrevano in Cassazione ritenendo che la Corte d’Appello di Milano, che aveva rigettato la loro domanda di risarcimento, non avesse tenuto conto che il consenso informato all’operazione prestato dalla loro congiunta non fosse valido, perché desunto per implicito o per facta concludentia in base ad un modulo firmato anche se in presenza di un altro parente, primario di radiologia presso lo stesso ospedale.
La vicenda
Con questa sentenza la Corte di Cassazione, distinguendo tra consenso informato e responsabilità risarcitoria, ha ribadito che l’acquisizione da parte del sanitario del consenso costituisce una prestazione diversa da quella dell’intervento medico richiestogli e, pertanto, assume rilevanza autonoma ai fini di una eventuale responsabilità risarcitoria in caso di mancata prestazione da parte del paziente.
Effettivamente si tratta di due distinti diritti, in quanto il consenso informato riguarda il diritto della persona all’espressione della propria volontà di sottoporsi o meno al trattamento sanitario proposto dal medico, e quindi si riferisce alla libera e cosciente autodeterminazione del paziente, considerato che nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario (fatta eccezione che per disposizione di legge che, comunque, non può mai violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana e sanciti dall’art. 32 Cost., comma 2; il trattamento medico terapeutico è strettamente collegato, invece, alla tutela del diritto fondamentale alla salute.
In assenza di valido consenso informato il trattamento sanitario, fatta eccezione che nei casi in cui sia obbligatorio o ricorra uno stato di necessità, è illecito, anche se prestato nell’interesse del paziente perché il fine del consenso informato è quello di informarlo sulle possibili prevedibili conseguenze e porlo in condizione di acconsentirvi.
Per questo motivo la struttura ed il medico hanno il dovere di informare il paziente che deve essere edotto in merito al possibile rischio di un esito negativo dell’intervento, di un aggravamento delle condizioni di salute, di un mancato miglioramento, con tutte le eventuali conseguenze di carattere fisico, psicologico e materiali che gli possono derivare esprimendosi in termini adatti al livello culturale del paziente interlocutore, adottando un linguaggio a lui comprensibile, secondo il relativo stato soggettivo ed il grado delle conoscenze specifiche di cui dispone (ex multis v. la sentenza della Cassazione n. 23328 del 2019 e la relativa nota, reperibile qui).
Il consenso informato deve essere obbligatoriamente acquisito anche laddove la probabilità di verificazione dell’evento sia così scarsa da essere prossima al fortuito o, viceversa, così alta da renderne certo il suo accadimento, poiché la valutazione dei rischi appartiene solo al paziente e il professionista o la struttura sanitaria non possono omettere di fornirgli tutte le dovute informazioni, rimanendo loro onere provare di avere adempiuto a tale obbligo.
Il medico e la struttura contravvengono all’obbligo di fornire un valido consenso non solo quando omettono di riferire al paziente in merito alla cura prospettata, ai relativi rischi e alle possibilità di successo, ma anche quando lo acquisiscano con modalità improprie mediante, ad esempio, la sottoscrizione di un modulo del tutto generico, non essendo possibile in ipotesi come questa desumere, con certezza, che lo stesso abbia ricevuto le informazioni del caso in modo esaustivo ovvero oralmente.
La decisione
Con la sentenza in esame, i giudici della Corte di Cassazione hanno confermato la pronuncia della corte d’appello e rigettato, in via definitiva, il ricorso dei congiunti della paziente deceduta. Invero, in mancanza di consenso informato, l’intervento del medico è sicuramente illecito, come pure non è ammesso un consenso presunto, tacito o per facta concludentia, ma nel caso di specie è stato documentalmente provato che la paziente aveva sottoscritto un modulo di consenso informato nel quale, tra l’altro, si leggeva: “… dichiaro di essere a conoscenza che le mie condizioni generali mi espongono alle seguenti complicanze aggiuntive: emorragia intra e post operatorie, deficit sensitivo/motorio agli arti inferiori, disturbi post operatori, infezioni post operatorie”; e che, mentre la parte precedente del modulo risultava dattiloscritto, le dichiarazioni della signora da “emorragia” a “infezioni post operatorie” erano manoscritte a dimostrazione che le erano stati ben prospettati i rischi dell’intervento.
In definitiva
Il consenso non può mai essere presunto o tacito, ma deve essere sempre fornito dal paziente espressamente e dopo aver ricevuto adeguata ed esplicita informazione. L’onere della prova ricade in capo al medico ed alla struttura che devono dimostrare che il consenso è stato effettivamente dato e che le informazioni fornite sono state dettagliate e adeguate al livello culturale di chi le riceve.
Il consenso informato è acquisito in maniera impropria, ad esempio, con la semplice sottoscrizione di un modulo generico prestampato e un consenso inidoneo. Il consenso informato prestato oralmente o con aggiunte a penna non è in assoluto inidoneo: invero il consenso orale è sufficiente se il medico e il paziente hanno avuto ripetuti colloqui in ordine alla patologia, all’intervento da effettuarsi e alle possibili complicazioni. Parimenti, idoneo risulta essere un documento con aggiunte scritte a penna, sottoscritto in sala operatoria poco prima dell’intervento, se rappresenta la fase finale di una serie di incontri e visite durante le quali si è avuto modo di ben illustrare i rischi a cui il paziente andava incontro.
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